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Il principio della fiducia nel codice dei contratti pubblici




Il nuovo Codice dei contratti pubblici, il cui testo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 marzo e pubblicato con D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (G.U. 31 marzo 2023, n. 77, s.o. n. 12), è entrato in vigore con i relativi allegati il 1° aprile 2023, in quanto collegato al raggiungimento degli obiettivi Pnrr. Secondo l’articolo 229, lo stesso Codice e i relativi allegati acquisiranno efficacia il 1° luglio 2023, al fine di consentire alle PP.AA. e agli operatori economici di adeguarsi alle rilevanti novità della nuova disciplina.


Tra le novità più rilevanti vi sono i cosiddetti principi generali che sono contenuti nella parte prima del titolo I del Codice. In tutto i principi sono 11, contenuti nei primi 11 articoli. Tra questi sicuramente il più rivoluzionario è quello enunciato all’articolo 2 del Codice, il Principio della fiducia, su cui ci si soffermerà.


Il legislatore ha voluto, con tale principio, affermare che i rapporti tra cittadino e P.A. devono essere ispirati dalla fiducia reciproca. Si tratta, in buona sostanza, di un'evoluzione o meglio di una declinazione del cosiddetto principio del buon andamento e d'imparzialità dell'azione amministrativa scolpito nell'articolo 97 della nostra Costituzione repubblicana.


Vediamo di analizzarne i contenuti. Il primo comma dell’articolo esprime il principio di reciproca fiducia tra amministrazione, trasparente e corretta, e operatori economici. Il secondo comma stabilisce che il principio di fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni, secondo il principio del risultato.


Con tale comma il legislatore vuole certamente affermare che la fiducia non è fine a sé stessa ma si traduce in azione efficiente ed efficace che impinge le valutazioni e le scelte atte all’acquisizione delle prestazioni.


Il terzo comma della norma tratta il tema della responsabilità dei funzionari pubblici incentrata sulla colpa grave che si sostanzia nella violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché per la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza. Il legislatore precisa che non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.


Il quarto comma, infine, stabilisce che per promuovere la fiducia le stazioni appaltanti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti compresi i piani di formazione.Si tratta, in conclusione, senza dubbio di una norma davvero apprezzabile che,tuttavia, dati i suoi intenti ambiziosi e per certi aspetti rivoluzionari, rischia di rimanere lettera morta se non accompagnata da una vera e propria rivoluzione culturale, che metta finalmente al centro il cittadino come fruitore di servizi pubblici erogati da una pubblica amministrazione di cui il cittadino si fida perché trasparente, corretta e competente.


Avvocato Claudio Vinci



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